Ultima modifica: 4 Dicembre 2020
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Calendario scolastico

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Anno scolastico 2020 – 2021

Confermato per l’a.s. 2020/2021 il calendario scolastico regionale già approvato per l’anno in corso con la D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012 di carattere permanente.

Inizio delle lezioni

L’inizio delle lezioni è fissato per il giorno lunedì 14 settembre 2020

Termine delle lezioni

La conclusione delle lezioni è martedì 8 giugno 2021 (seguirà orario termine)

Sospensione delle attività didattiche ed educative 
I giorni di sospensione delle attività didattiche ed educative sono le festività stabilite a livello nazionale alle quali si aggiungono le sospensioni definite dal calendario regionale e quelle approvate dal Consiglio di Istituto:

  • tutte le domeniche
  • domenica 1° novembre 2020 Festa di tutti i Santi
  • da lunedì 7 dicembre 2020 (sospensione aggiuntiva) a martedì 8 dicembre 2020 (Immacolata Concezione)
  • 25 e 26 dicembre 2021
  • 1° gennaio 2021
  • 6 gennaio 2021 (Epifania)
  • il lunedì dopo Pasqua
  • domenica 25 aprile 2021 Festa della Liberazione
  • sabato 1° maggio 2021 Festa del lavoro
  • sabato 8 maggio 2021 Festa del Santo Patrono
  • mercoledì 2° giugno 2021 Festa della Repubblica
  • vacanze natalizie: da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (compresi)
  • vacanze di carnevale: da giovedì 18 febbraio 2021 (sospensione aggiuntiva) a sabato 20 febbraio 2021 (compresi)
  • vacanze pasquali: da giovedì 1° aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021

Le istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico o formativo e comunicati altresì tempestivamente alle famiglie entro l’avvio delle lezioni per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 2 del D.P.R. 275/99 nonché per specifiche esigenze ambientali ai sensi dell’art. 10 c. 3 del D.lgs. 297/94.

Qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio.